Corsi di guida

Autoscuola Primo - Meronese

Dal 1968

esperienza, professionalità e cordialità fanno la differenza 

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Autoscuola PRIMO e MERONESE



La scelta sicura per una guida professionale

Se siete alla ricerca di un'auto scuola affidabile e professionale, Autoscuola Primo fa al caso vostro! L'obiettivo principale della nostra attività è farvi apprendere le regole fondamentali per una guida sicura, seguendovi non solo durante le lezioni in aula, ma anche con l'esperienza pluriennale che ci contraddistingue nel settore.

Patenti AM – A1 – A2 – A



  • Patente AM – 14 anni

    Ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è minore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è minore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

    Veicoli a tre ruote con una velocità massima non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è minore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è minore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è minore o uguale a 4kW per i motori elettrici.

    Quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è minore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è minore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è minore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.


  • Patente A1 – 16 anni

    Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.

    Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.

    Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.


  • Patente A2 – 18 anni

    Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

  • Patente A - 24 anni

    20 se si è titolari della patente A2 da 2 anni.

    Tricicli di potenza superiore a 15 kW.

    Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.


Patenti B1 – B – B96 – BE



  • Patente B e B96 – 18 anni

    Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg.  Se tale rimorchio supera 750 kg, ma la massa massima autorizzata di tale combinazione è comunque inferiore a 4250 kg, allora è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con l’apposito codice comunitario 96, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.

    Macchine agricole. 


  • Patente BE – 18 anni

    Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.

Patenti C1 – C1E – C – CE



  • Patente C1 – 18 anni

    Obbligo di patente B

    Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.


  • Patente C1E – 18 anni

    Obbligo di patente C1

    Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

    Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.


  • Patente C – 21 anni

    Obbligo di patente B

    Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.


  • Patente CE – 21 anni

    Obbligo di patente C

    Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.


Patenti D – D1 – DE – D1E



  • Patente D1 - 21 anni

    Obbligo di patente B

    Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.



  • Patente D1E – 21 anni

    Obbligo di patente D1

    Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.


  • Patente D – 24 anni

    Obbligo di patente B

    Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.


  • Patente DE – 24 anni

    Obbligo di patente D

    Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.


Patenti KA – KB



  • Patente KA – 21 anni

    Obbligo di patente A

    Motoveicoli di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente.


  • Patente KB – 21 anni

    Obbligo di patente B

    Motoveicoli di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate e autovetture in servizio di noleggio con conducente;

    Taxi.


Patenti Speciali



Articolo 116 CdS

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1,A2, A, B1,B, C1, C, D1 e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero (massa massima autorizzata non superiore a 750 kg). Non possono prendere l’estensione E.


Queste patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti effettuati presso le Commissione medico locali. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.


Le patenti speciali, dunque, possono essere limitate alla guida dei veicoli:


  • Di particolari tipi e caratteristiche
  • Con determinate prescrizioni/adattamenti precisati sulla patente stessa

Carta di Qualificazione Conducenti (CQC)



I conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sono obbligati a essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.


La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all’art. 116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo regolamento.

  • Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente - Approfondisci

    Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

    • di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
    • di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
    • di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
    • di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
    • di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
    • di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
    • di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

    Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

    Obbligo di patente A

    Motoveicoli di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente.


Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

Formazione iniziale della CQC



Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare all’Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:


  1. attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
  2. attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870);
  3. attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
  4. attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla CQC).


Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento di cui al punto d) può essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva istanza. L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC.


L’esame consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario: i candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera “V” o “F” a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L’esito negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all’esame ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC. La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.


La Direttiva n. 2003/59/CE ha definito la formazione periodica come “un aggiornamento professionale” che consente ai titolari di un titolo professionale per l’esercizio dell’attività di trasporto, “di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni”.


Ne deriva che, i corsi di formazione periodica devono essere visti nell’ottica di una formazione progressiva più che in quella di un sistema di “rinnovo” di un documento in scadenza. Infatti, l’art. 8 della citata direttiva prescrive che i primi “blocchi” di corsi di formazione periodica, dopo il recepimento della normativa sulla formazione dei conducenti professionali, debbano essere frequentati dai conducenti:

  • titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E

    o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2008; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione

  • di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E

    o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2009; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione. Una volta a regime, queste due categorie di conducenti effettueranno i prossimi corsi di formazione periodica dopo cinque anni dalla scadenza della CQC individualmente posseduta

  • titolari di carta di qualificazione

    del conducente conseguita mediante corso di formazione iniziale, dopo cinque anni dalla data di conseguimento

Disabili



L’Autoscuola Primo è una delle pochissime attività delle province di Como e Lecco a possedere un’autovettura multi-adattata per soddisfare ogni tipo di esigenza per persone disabili.


Abbiamo deciso di acquistare questo tipo di veicolo nell’anno 2005 per dare la possibilità a tutte quelle persone che, per problemi fisici, hanno smesso di guidare o non hanno mai potuto imparare a condurre un’autovettura.


Il nostro veicolo si adatta ad ogni richiesta, perché gli adattamenti sono tutti separati e si montano sono se necessario in base alla prescrizione rilasciata all’allievo.


Descrizione degli adattamenti

  • Leva del freno manuale

    Viene utilizzata da conducenti con parziale o totale perdita funzionale agli arti inferiori. Rende manuale il comando a pedale del freno e lo rende utilizzabile dall’arto superiore destro. Il conducente esercita la pressione, imposta dall’arto superiore destro, sulla leva di comando e la vettura rallenta sino all’arresto. Nella parte laterale e inferiore sono collocati 2 pulsanti per l’avvisatore acustico e il blocco freno, utilizzabili dalla stessa mano che effettua la frenata.

  • Acceleratore a mano sotto il volante

    Rende manuale il comando a pedale dell’acceleratore e lo trasferisce al volante. Viene utilizzato da conducenti con totale assenza di funzionalità ad entrambi gli arti inferiori. Il dispositivo a “cerchiello” viene installato al di sotto del volante originale, mantenendo l’uso dell’air-bag, tutte le eventuali regolazioni del volante e l’accessibilità ai vari comandi della vettura, senza mai ostacolare o limitare la guida di chi non lo utilizza. Funziona attraverso un sistema elettronico che sente i movimenti del cerchio e, collegato al sistema che comanda il pedale dell’acceleratore, fa aumentare o diminuire i giri del motore. Per accelerare è sufficiente tirare il cerchiello verso il volante.

  • Pedale acceleratore a sinistra

    Viene utilizzato da conducenti con disabilità all’arto inferiore destro. Permette di cambiare la posizione del pedale acceleratore da destra a sinistra rispetto al freno. È Consigliato nel caso in cui il conducente sia dotato di protesi.

  • Centralina al volante per comandi ausiliari

    È un dispositivo che raggruppa i comandi di servizio in un’unica postazione sul volante di guida. È composta da una tastiera che, come mezzo di trasmissione, sfrutta le onde radio, dove al suo interno sono collocati i comandi degli indicatori di direzione, tergicristalli, clacson, segnale di emergenza e luci abbaglianti. A seconda della necessità del conducente, il radiocomando può essere montato sia sulla parte destra o sinistra del volante.

  • Impugnature al volante

    Vengono utilizzate da conducenti con disabilità ad entrambi gli arti superiori. Consentono una facile presa del volante e possono essere rimosse con facilità. Possono essere installate, a seconda delle esigenze, a destra o a sinistra del volante.

  • Pomello

    Viene utilizzato nel caso in cui la mobilità del polso e delle dita sia solo parzialmente ridotta

  • Tripode

    Viene utilizzato in caso di totale o parziale perdita funzionale del polso e delle dita

Contattate Autoscuola Primo per iniziare il vostro percorso verso la patente di guida!

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