Autoscuola Primo - Meronese
Dal 1968
esperienza, professionalità e cordialità fanno la differenza
Autoscuola PRIMO e MERONESE
La scelta sicura per una guida professionale
Se siete alla ricerca di un'auto scuola affidabile e professionale, Autoscuola Primo fa al caso vostro! L'obiettivo principale della nostra attività è farvi apprendere le regole fondamentali per una guida sicura, seguendovi non solo durante le lezioni in aula, ma anche con l'esperienza pluriennale che ci contraddistingue nel settore.
Patenti AM – A1 – A2 – A
Patenti B1 – B – B96 – BE
Patenti C1 – C1E – C – CE
Patenti D – D1 – DE – D1E
Patenti KA – KB
Patenti Speciali
Articolo 116 CdS
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1,A2, A, B1,B, C1, C, D1 e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero (massa massima autorizzata non superiore a 750 kg). Non possono prendere l’estensione E.
Queste patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti effettuati presso le Commissione medico locali. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
Le patenti speciali, dunque, possono essere limitate alla guida dei veicoli:
- Di particolari tipi e caratteristiche
- Con determinate prescrizioni/adattamenti precisati sulla patente stessa
Carta di Qualificazione Conducenti (CQC)
I conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sono obbligati a essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all’art. 116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo regolamento.
Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
Formazione iniziale della CQC
Per essere ammesso all’esame il candidato deve presentare all’Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870);
- attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
- attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla CQC).
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’attestazione di pagamento di cui al punto d) può essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva istanza. L’esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC.
L’esame consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario: i candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera “V” o “F” a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L’esito negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all’esame ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC. La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.
La Direttiva n. 2003/59/CE ha definito la formazione periodica come “un aggiornamento professionale” che consente ai titolari di un titolo professionale per l’esercizio dell’attività di trasporto, “di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni”.
Ne deriva che, i corsi di formazione periodica devono essere visti nell’ottica di una formazione progressiva più che in quella di un sistema di “rinnovo” di un documento in scadenza. Infatti, l’art. 8 della citata direttiva prescrive che i primi “blocchi” di corsi di formazione periodica, dopo il recepimento della normativa sulla formazione dei conducenti professionali, debbano essere frequentati dai conducenti:
Disabili
L’Autoscuola Primo è una delle pochissime attività delle province di Como e Lecco a possedere un’autovettura multi-adattata per soddisfare ogni tipo di esigenza per persone disabili.
Abbiamo deciso di acquistare questo tipo di veicolo nell’anno 2005 per dare la possibilità a tutte quelle persone che, per problemi fisici, hanno smesso di guidare o non hanno mai potuto imparare a condurre un’autovettura.
Il nostro veicolo si adatta ad ogni richiesta, perché gli adattamenti sono tutti separati e si montano sono se necessario in base alla prescrizione rilasciata all’allievo.